20.1.2020 SOCCORSO ISTRUTTORIO E TERMINE EX ART. 89, COMMA 9 CODICE CONTRATTI (CdS, V, 16.1.2020 n. 399 – TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 16.1.2020 n. 8)
Con l’art. 83, comma 9 il codice dei contratti pubblici disciplina l’istituto del soccorso istruttorio: “… Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio … In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere …”.
Le sentenze che si segnalano sono importanti perché riguardano la natura e la modificabilità del termine di 10 giorni individuato dalla norma.
Più in particolare, con la sentenza 399/2020 la sezione V del Consiglio di Stato ha affermato che il termine di 10 giorni previsto dall’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, qualora si tratti di soccorso istruttorio concesso prima dell’aggiudicazione, ha natura perentoria (trattasi di posizione già espressa in precedenza dalla stessa giurisprudenza, CdS, V, 29.5.2019 n. 3592).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha affermato che l’ordinamento prevede che il soccorso istruttorio ‘espletato’ durante la procedura di gara e prima dell’aggiudicazione, è finalizzato ad assicurare un’istruttoria certamente veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda di partecipazione.
La qualificazione del termine come perentorio, del resto, trova conferma oltre che nella ratio anche nella lettera della legge secondo cui “… in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara …”.
Nella pratica, quindi, il concorrente cui la Stazione appaltante riconosce la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio deve sempre avere ben presente che l’integrazione documentale dovrà intervenire entro e non oltre il termine di 10 giorni, pena l’esclusione dal procedimento di gara.
In merito alla durata del termine, in pari data la giurisprudenza di primo grado ha affermato che quello individuato dalla norma (10 giorni) rappresenta il termine massimo, ben potendo quindi la singola Stazione appaltante ridurlo in funzione della minor complessità degli adempimenti richiesti (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 16.1.2020 n. 8).
Nel singolo procedimento di gara, quindi, il concorrente dovrà fare molta attenzione a rispettare il termine in concreto assegnato dalla Stazione appaltante ai fini dell’esercizio del soccorso istruttorio, sì da evitare di subire l’esclusione dal medesimo procedimento di gara.