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29.11.2019 APPALTI PUBBLICI – GRAVE ERRORE PROFESSIONALE TERMINE TRIENNALE DI EFFICACIA (TAR Lombardia, Brescia, I, 28.11.2019 n. 1022)

29.11.2019 APPALTI PUBBLICI – GRAVE ERRORE PROFESSIONALE TERMINE TRIENNALE DI EFFICACIA (TAR Lombardia, Brescia, I, 28.11.2019 n. 1022)

La sentenza che si segnala è importante perché si occupa della problematica relativa all’esistenza o meno di un termine oltre il quale le pregresse vicende integranti un grave errore professionale perdono di efficacia rispetto agli obblighi dichiarativi dei concorrenti.

Il problema si pone in ragione della previsione di cui all’art. 80, comma 10, D. Lgs. 50/2016 secondo cui nei casi di grave errore professionale “… la durata della esclusione e’ pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza …”.

La norma, infatti, potrebbe ‘orientare’ il singolo concorrente a dichiarare le sole vicende pregresse intervenute nel triennio precedente.

Con la sentenza 1022/2019 il TAR Lombardia, Brescia ha ribadito che l’obbligo di dichiarativo ex art. 80, comma 5, lett. c) bis, D. Lgs. 50/2016 non è limitato ai gravi errori professionali commessi in un determinato arco temporale.

Il Tribunale, in particolare, ha confermato l’orientamento secondo cui la limitazione triennale richiamata dal comma 10 del medesimo art. 80 si riferisce alla diversa rilevanza della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la PA.

In sede di predisposizione della propria offerta, dunque, il concorrente dovrà dichiarare tutte le pregresse vicende che possano essere astrattamente qualificate come grave errore professionale, senza alcuna limitazione temporale; diversamente la sua offerta sarà esclusa dalla procedura di gara.

Vale la pena di segnalare come il concorrente abbia l’obbligo di dichiarare non solo le singole fattispecie elencate espressamente nell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, ma anche ogni fatto idoneo a incidere sull’affidabilità professionale dell’operatore economico, in modo da consentire alla Stazione appaltante di disporre dei necessari elementi per la valutazione del possesso dei requisiti di integrità e affidabilità dei concorrenti.